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Condizioni generali di ticketing SwissSkills 2025

Le seguenti Condizioni generali di ticketing SwissSkills 2025, le Condizioni generali di contratto di Ticketpark GmbH per gli acquirenti di biglietti e il “Regolamento interno” di BERNEXPO AG sono validi in relazione all'acquisto o all'utilizzo di uno o più biglietti per gli SwissSkills 2025 a Berna e per tutti i rapporti contrattuali risultanti tra l'Organizzatore e l'Acquirente o Titolare di un biglietto nonché per tutte le persone accreditate.

1.   Generali

1.1.  L’Associazione SwissSkills Bern (cui si fa riferimento di seguito come Organizzatore) ha incaricato Ticketpark GmbH (cui si fa riferimento di seguito come Gestore del sistema di ticketing) dell'elaborazione tecnica degli ordini di biglietti.

1.2.  Acquistando il biglietto, si instaurano rapporti contrattuali esclusivamente tra l'acquirente o il titolare del biglietto e l'organizzatore. Tali rapporti sono regolati dal presente documento nonché dalle CGC del Gestore del sistema di ticketing (con riserva di modifiche).

1.3.  Con l’acquisto o l’utilizzo di un biglietto, l’Acquirente o il Titolare del biglietto accetta la validità delle CGC dell’Organizzatore e del Gestore del sistema di ticketing nonché il “Regolamento interno” di BERNEXPO AG attualmente in vigore e conferma di averli letti e compresi. L’Acquirente o il Titolare del biglietto si impegna a osservare le disposizioni di sicurezza e svolgimento dell’Organizzatore nonché le istruzioni del personale organizzativo. Le violazioni possono avere come conseguenza l’esclusione dell’Acquirente o del Titolare del biglietto dall’evento e la decadenza senza rimborso del biglietto, con riserva di ulteriori richieste di risarcimento danni da parte dell’Organizzatore.

Qualora un biglietto venga ceduto ad un'altra persona o qualora un biglietto consenta l'accesso a più persone (ad es. una classe scolastica), l'acquirente si impegna ad informare il nuovo titolare del biglietto o le altre persone aventi diritto all'accesso con il biglietto delle Condizioni generali dell'Organizzatore e del Gestore del sistema di biglietti nonché del "Regolamento operativo" di BERNEXPO AG attualmente in vigore.

Il “Regolamento interno” di BERNEXPO AG nonché le Condizioni generali di contratto di Ticketpark GmbH per gli acquirenti di biglietti sono parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

1.4.  Il biglietto deve essere custodito al riparo da umidità, sporco e fonte di danno nonché da influenze meccaniche od ottiche ecc. Il codice a barre deve poter essere letto in modo elettronico. Il biglietto dovrà essere conservato fino al termine dell’evento ed esibito su richiesta.

2.   Acquisto di biglietti

2.1.   Tramite il link alla pagina web www.swiss-skills2025.ch possono essere riservati i biglietti per gli SwissSkills 2025 a Berna. Il biglietto può essere stampato a casa o salvato digitalmente sul telefono.

2.2.  Il contratto tra l’Organizzatore e l’Acquirente o il Titolare del biglietto ha inizio una volta concluso l’ordine. Una volta concluso l'ordine non è possibile un successivo storno del contratto o uno scambio del biglietto da parte dell'Acquirente o del Titolare del biglietto.

2.3.  Sono validi soltanto i biglietti acquistati tramite un canale di distribuzione ufficiale. I biglietti non possono essere utilizzati senza previo consenso scritto dell’Organizzatore a scopi commerciali quali ad es. promozione, pubblicità, premio di una competizione o concorso o evento per clienti. Il biglietto verrà esaminato all’ingresso. La riproduzione, modifica o contraffazione dei biglietti è vietata.

2.4.  I biglietti possono essere acquistati online con carta di credito (Mastercard o Visa), PostFinance Pay o Paypal o tramite fattura. In caso di acquisto fisico, il pagamento è invece possibile in contanti, con carte di credito (Mastercard e Visa), Maestro o Twint.

2.5.  I biglietti pagati non possono essere scambiati né restituiti, salvo entro i termini descritti al paragrafo 6 delle presenti CGC.

2.6.  La rivendita commerciale, in particolare tramite case d’asta online, è in generale vietata e sarà punita dall’Organizzatore con mezzi giuridici. La trasgressione avrà come conseguenza la scadenza senza rimborso del biglietto.

2.7.  Gli ordini con più di 6 biglietti sono considerati riservazioni di gruppo. I visitatori sono pregati di annunciare i gruppi tramite [email protected]. In caso di una mancata presa di contatto per iscritto prima della riservazione, l’Associazione SwissSkills Bern si riserva il diritto di annullare le riservazioni in eccesso.

3.   Dati dei clienti

3.1.  Tutte le informazioni inserite dall’Acquirente nel sistema di ticketing, saranno salvate senza espressa autorizzazione dell’Acquirente esclusivamente su un server sicuro, saranno trattate in modo assolutamente confidenziale e non saranno fornite a terzi. Fa eccezione la divulgazione a SwissSkills Marketing & Events e/o alla Fondazione SwissSkills, che possono utilizzare i dati per promuovere i programmi SwissSkills.

3.2.  L’Organizzatore tratterà i dati dell’Acquirente in modo strettamente confidenziale. In conformità con le leggi in materia in vigore, effettuando l’ordine l’Acquirente si dichiara d’accordo sul salvataggio e l’elaborazione dei propri dati. I dati saranno utilizzati dall’Organizzatore senza espressa autorizzazione dell’Acquirente unicamente per scopi interni nonché per l’informazione e le offerte ai clienti relative agli SwissSkills 2025 nonché altri campionati delle professioni nazionali e internazionali.

3.3.  Il cliente può ricevere un codice promozionale per un biglietto d’ingresso gratuito da un organizzatore o da un partner di SwissSkills. Se il cliente riscatta il codice promozionale, l’organizzatore/partner riceverà i dati del biglietto d’ingresso riscattato. Verranno trasmessi titolo, nome e cognome risp. nome dell’azienda, indirizzo email e indirizzo postale del cliente. Nell’ambito dei codici promozionali, SwissSkills agisce come elaboratore degli ordini per il rispettivo organizzatore/partner – la conoscenza di chi ha riscattato un codice promozionale è nel legittimo interesse dell’organizzatore/partner. Qualora non siate d’accordo con questo trattamento dei dati, siete pregati di contattare direttamente l’organizzatore/partner. Qualora ci inviaste una richiesta di protezione dei dati in relazione a un codice promozionale, la inoltreremo al rispettivo organizzatore/partner.

4.   Accesso alle superfici dell’evento

4.1. La permanenza sulle superfici di SwissSkills (superfici di BERNEXPO AG) avviene a proprio rischio e pericolo, laddove non espressamente regolato secondo il paragrafo 7 delle presenti CGC.

4.2. L’accesso all’evento è garantito soltanto dietro presentazione di un biglietto valido o di un documento di autorizzazione fornito dall’Organizzatore o altro autorizzato (accreditamento).

4.3. Ciascun visitatore entrando nelle superfici di BERNEXPO AG si impegna a esibire spontaneamente ai collaboratori, al servizio di sicurezza e ordine il proprio biglietto o la propria autorizzazione d’accesso e a consegnarlo/a su richiesta per la verifica. Qualora all’acquisto del biglietto dovesse essere fatta richiesta di una riduzione, la relativa autorizzazione deve essere parimenti mostrata all’ingresso su richiesta (ad es. per la riduzione per i giovani fino ai 21 anni è necessario un documento valido che attesti la data di nascita).

4.4. Ciascun visitatore è tenuto a lasciarsi controllare all’entrata delle superfici dell’evento dal servizio di sicurezza e ordine per l’ingresso di oggetti vietati (v. paragrafo 5). Tale verifica viene effettuata controllando i vestiti nonché le borse.

4.5. Tutti i visitatori sono tenuti a mostrare in qualsiasi momento il proprio biglietto o altra autorizzazione d'accesso alla polizia o al servizio di sicurezza fino al momento in cui lasciano le superfici e a consegnarlo per la verifica su richiesta.

4.6. Qualsiasi abuso relativo ai biglietti (biglietti riprodotti, condizioni di prezzo o dati personali riportati errati ecc.) ha come conseguenza il ritiro immediato del biglietto. Inoltre sarà riscossa una tassa di esecuzione di CHF 100.- e l’abuso sarà denunciato.

4.7  Solo gli zaini e le borse con una dimensione di 45 cm x 45 cm x 30 cm (L x H x P) sono ammessi nelle superfici.

5.   Condotta all’interno dell’evento

5.1.  Ai visitatori è vietato introdurre i seguenti oggetti nelle superfici:

Per il resto, valgono le disposizioni del “Regolamento interno” di BERNEXPO AG.

I partecipanti alle competizioni possono accedere nell'area dell'evento con i loro utensili da competizione in determinati orari specificati

5.2.  Nell’interesse della sicurezza e di uno svolgimento dell’evento ordinato e privo di intoppi, il Titolare del biglietto è tenuto a dare seguito alle istruzioni dell’Organizzatore, del personale di sicurezza, della polizia e dei pompieri nelle superfici dell’evento.

Nelle superfici dell’evento è fatto divieto di:

5.3.  Ogni persona che entra nelle superfici dell’evento riconosce di poter effettuare e/o trasmettere registrazioni audio e/o video e/o descrizioni dell’evento nonché dei risultati e/o delle statistiche dell’evento soltanto per uso privato (ad es. canali social privati). È vietato in ogni caso, senza previo consenso dell’Organizzatore, trasmettere tramite internet, radio, TV o altre tecnologie media attuali e/o future materiale audio e/o video, descrizioni, risultati e/o statistiche dell’evento in parte o in toto a scopi commerciali o aiutare altre persone nello svolgimento di tali attività commerciali (ad es. trasmissione per televisioni private, articolo per pagina web pubblica).

5.4.  Ciascun Titolare di un biglietto acconsente irrevocabilmente all’utilizzo gratuito della propria immagine e voce per tutti i media attuali e futuri. Ciò vale per fotografie, trasmissioni in diretta, programmi e/o registrazioni di immagini e/o audio allestite dall’Organizzatore, dai relativi partner media o sponsor o dagli incaricati in relazione all’evento.

6.     Rinvio o annullamento dell’evento

6.1.  L'Organizzatore ha il diritto di apportare modifiche alla data, all'ora e al luogo degli eventi in caso di avvenimenti imprevedibili, come ad esempio forza maggiore, pandemie, epidemie, motivi di sicurezza o su ordine delle autorità.

Qualora l’evento o il luogo dell’evento siano differiti per motivi di cui sopra, il biglietto è valido per la data di rinvio risp. il nuovo luogo dell’evento. In questo caso è esclusa la restituzione o lo scambio. Con una pubblicazione mirata possono essere comunicate eccezioni a questa regola.

6.2.  In caso di annullamento dell’intero evento o di una parte di esso, l’Organizzatore definirà a propria discrezione e in base alle circostanze un regolamento di rimborso opportuno e proporzionale e lo pubblicherà sul sito web www.swiss-skills2025.ch . L'eventuale rimborso è in ogni caso limitato all'importo del biglietto che l'Organizzatore ha ricevuto dall'Acquirente. Il rimborso di spese di viaggio, alloggio o altri costi derivanti è escluso. Inoltre è escluso il rimborso di tutte le tasse di elaborazione, spedizione e commissione addebitate all’acquisto del biglietto.

7.   Esclusione di responsabilità

7.1.  L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose, persone e beni in relazione all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento, inclusa senza limitazioni anche la negligenza a meno che il danno sia causato da condotta intenzionale o di grave negligenza da parte dell’Organizzatore o dei suoi preposti. In caso di rinvio o annullamento dell’evento valgono le disposizioni di cui al paragrafo 6 delle presenti CGC.

8.   Foro giuridico

8.1.  Il foro giuridico competente per questioni derivanti dall’acquisto di biglietti per gli SwissSkills 2025 è Berna, Svizzera.

9.   Disposizione finale

9.1.  Qualora singole disposizioni delle presenti CGC dovessero risultare inefficaci o nulle, l’efficacia delle restanti disposizioni delle presenti CGC è da considerarsi immutata.

 

 


 

 

Condizioni generali di contratto di Ticketpark GmbH per gli acquirenti di biglietti

1.   Generali

1.1. Ticketpark Sagl («Ticketpark») è un fornitore di sistemi software per soluzioni di emissione di biglietti e, nel segmento di vendita dei biglietti, si contraddistingue come fornitore di sistemi per organizzatori di eventi.

L’acquirente del biglietto («Acquirente») stipula un rapporto contrattuale esclusivamente con il relativo organizzatore dell’evento. L’Acquirente riconosce che i diritti e i doveri derivanti dall’ordine di biglietti e/o dall’uso di altri servizi offerti sussistono esclusivamente tra il relativo organizzatore di eventi e l’Acquirente. Questo concerne in particolare qualsiasi diritto di rimborso.

Le presenti condizioni generali di contratto («CGC») costituiscono la base per l’utilizzo del sito Web di Ticketpark e/o dell’interfaccia di prenotazione del biglietto integrata sui siti Web di terzi.

Mettendo la spunta alla casella «Accetto le Condizioni generali di contratto», l’Acquirente dichiara di impegnarsi a prenderne atto e a rispettarle.

Elementi essenziali:

Il sistema di emissione di biglietti di Ticketpark rappresenta esclusivamente un servizio nella procedura di acquisto dei biglietti, motivo per cui viene stipulato un contratto soltanto tra l’organizzatore dell’evento e l’Acquirente del biglietto.

2.   Norme dell’organizzatore dell’evento, validità e restituzione del biglietto

2.1. Si è tenuti a ottemperare alle norme prescritte dall’organizzatore dell’evento (oneri riguardanti la sicurezza, limitazioni concernenti l’età e altre condizioni di accesso ecc.). È vietato qualsiasi abuso dei biglietti. L’Acquirente è tenuto a garantire che il biglietto è protetto da eventuali abusi (ad es. dalla copia indebita, dalla modifica o dalla stampa da parte di soggetti non autorizzati). Il codice QR e/o il codice a barre deve essere leggibile a macchina.

In linea di principio si esclude la restituzione o il cambio dei biglietti, salvo diversa disposizione da parte dell'organizzatore. In caso di rinvio di un evento, i biglietti resteranno in corso di validità automaticamente fino alla nuova data dell’evento, salvo diversa disposizione da parte dell'organizzatore. In caso di disdetta di un evento, il diritto di rimborso in capo all’Acquirente dovrà essere rivolto esclusivamente all’organizzatore dell’evento in conformità delle rispettive disposizioni.

Elementi essenziali:

I biglietti acquistati non possono essere stornati. I biglietti non possono essere riprodotti o utilizzati illegalmente in altro modo.

3.   Dati personali

3.1. L’Acquirente dichiara il proprio consenso e prende atto che Ticketpark e i suoi fornitori possano venire a conoscenza di dati personali in relazione alla preparazione e alla manutenzione del sistema e nel quadro dell’erogazione dei servizi. Tali dati personali sono utilizzati nell’ambito dell’acquisto del biglietto e del controllo all’accesso, se ritenuti rilevanti per l’evento.

L’organizzatore dell’evento ha la facoltà di utilizzare per le proprie necessità i dati personali nel rispetto di tutte le condizioni di legge. Ticketpark non si assume alcuna responsabilità per l’abuso di dati personali da parte dell’organizzatore dell’evento.

Ticketpark si impegna a utilizzare i dati personali nel rispetto di tutte le condizioni di legge o a inoltrarli a soggetti terzi (oltre all’organizzatore dell’evento) soltanto previa espressa autorizzazione dell’Acquirente.

Elementi essenziali:

I dati personali dell’acquirente devono poter essere utilizzati per l’esecuzione dell’acquisto del biglietto e per il controllo all’accesso e devono essere messi a disposizione dell’organizzatore dell’evento.

4.   Esclusione di responsabilità

4.1. Ticketpark non si assume alcuna responsabilità per danni patrimoniali, danni a persone o cose legati all’organizzazione e all’esecuzione degli eventi. Ticketpark esclude in particolar modo qualsiasi responsabilità a causa di disdette e rinvii di eventi o dell’organizzazione ed esecuzione inadeguate degli stessi.

Ticketpark non risponde per danni conseguenti all’utilizzo del sito Web di Ticketpark o di siti Web di terzi dotati di interfaccia di prenotazione dei biglietti integrata dovuti a guasti, interruzioni di servizio e sovraccarichi del sistema informatico da parte di Ticketpark, dei suoi fornitori o dell’utente. Ticketpark declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da uso illecito e operazioni indebite eseguite nel sistema.

Elementi essenziali:

Ticketpark declina qualsiasi responsabilità per vizi e danni derivanti dall’acquisto del biglietto e dall’esecuzione dell’evento.

5.   Disposizioni finali

5.1. Ticketpark si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento senza fornire motivazioni. Tali modifiche non sono valide per gli ordini già inoltrati. Qualora dei singoli punti delle presenti condizioni generali siano o risultino nulli, la validità del contratto restante non sarà intaccata.

In caso di controversie con Ticketpark si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Berna.

Elementi essenziali:

Valgono le CGC vigenti al momento dell’acquisto e si applica il diritto svizzero.

 

 


 

 

Regolamento interno di BERNEXPO AG

1.     Campo d’applicazione

1.1.  Il presente regolamento interno si applica a conduttori, organizzatori, espositori (compresi i coespositori), montatori di stand e fornitori (denominati qui di seguito collettivamente «utenti») nonché ai visitatori ubicati nei locali e nell’area di esposizione di BERNEXPO AG (denominata qui di seguito «locatrice») come pure nelle ulteriori superfici legate alla manifestazione in questione (definite qui di seguito «area di esposizione»).

2.     Orari d’apertura e diritto d’accesso

2.1.      Orari d’apertura

Gli orari d’apertura dell’area di esposizione saranno indicati tempestivamente agli utenti e ai visitatori. Per motivi di sicurezza, i locali restano chiusi al di fuori degli orari indicati.

2.2.      Diritto d’accesso

L’accesso all’area di esposizione è autorizzato soltanto alle persone munite di un documento di legittimazione (carta di espositore o tessera d’accesso) o di un biglietto d’entrata validi. Per singole manifestazioni potranno essere emanate disposizioni particolari concernenti il diritto d’accesso.

2.3.      Costi supplementari

Chiunque acceda all’area di esposizione al di fuori degli orari fissati causando costi supplementari in fatto di sorveglianza, illuminazione ecc. potrebbe essere tenuto a rimborsarli.

3.     Prestazioni di servizio generali 

3.1.      Riscaldamento e illuminazione generali

Il riscaldamento e l’illuminazione generali dei padiglioni e degli edifici di esposizione sono organizzati dalla locatrice.

3.2.      Installazioni

Le installazioni di raccordo per l’alimentazione e l’evacuazione (come elettricità, acqua, gas, telefono e pulizia delle infrastrutture) possono essere ordinate soltanto rivolgendosi alla locatrice. Nell’intento di garantire il rispetto dei requisiti tecnici per quanto riguarda la corrente elettrica e la sicurezza, è competenza della locatrice designare gli specialisti autorizzati a realizzare le installazioni necessarie.

All’interno dello stand, le installazioni possono essere realizzate anche da altri specialisti riconosciuti i cui nomi devono essere inoltrati alla locatrice su richiesta. La direzione della manifestazione è autorizzata a controllare e ad impartire direttive, sebbene non sia obbligata a farlo. In caso di danni, l’utente è responsabile dei danni causati dalla sua installazione. L’utente è responsabile dei danni dovuti a un suo prelievo incontrollato di energia.

3.3.      Contestazioni

Le prestazioni di servizio non soddisfacenti o le installazioni difettose devono essere contestate tempestivamente alla direzione della manifestazione, pena il decadimento di eventuali pretese.

3.4.      Gestori del padiglione

Per l’assistenza infrastrutturale nell’area di esposizione, l’organizzatore si impegna ad affidarsi al gestore del padiglione indicato dalla locatrice (servizio a pagamento) per tutta la durata della manifestazione, ossia durante il montaggio, lo svolgimento e lo smontaggio. Le tariffe orarie sono elencate nel listino prezzi vigente, riportato nel catalogo dei servizi dell’organizzatore “Dienstleistungskatalog Veranstalter” fornito dalla locatrice.

3.5.      Servizio di pulizia

Il servizio di pulizia, inclusa la pulizia dei servizi igienici, ma esclusa la pulizia dello stand, è obbligatorio e viene organizzato dalla locatrice. Le tariffe orarie sono elencate nel listino prezzi vigente, riportato nel catalogo dei servizi dell’organizzatore “Dienstleistungskatalog Veranstalter” fornito dalla locatrice.

3.6.      Spese accessorie

Ciascun utente si fa carico delle spese accessorie derivanti dalla propria attività d’uso, ad esempio per impianti tecnici d’illuminazione e audio in caso di presentazioni e simili.

4.     Costruzione dello stand

4.1.      Fornitura / rimozione

Gli orari esatti come pure i regolamenti e le disposizioni concernenti la fornitura vengono indicati per ciascuna manifestazione. I responsabili del trasporto devono rispettare le istruzioni della locatrice, della direzione della manifestazione, dei responsabili dei padiglioni, del servizio di sicurezza e della polizia stradale.

Non è consentito il trasporto di articoli di esposizione durante gli orari di apertura della manifestazione. Qualsiasi fornitura supplementare agli stand deve svolgersi prima dell’apertura e/o dopo la chiusura dei padiglioni ai visitatori. Il trasporto o la sostituzione di articoli di esposizione durante la manifestazione richiede un’apposita autorizzazione da parte della direzione della manifestazione.

4.2.      Concezione

Gli utenti sono tenuti a rispettare i valori indicativi vigenti contenuti nelle informazioni tecniche sui padiglioni “Technische Informationen über die Hallen” della locatrice. L’utente dispone della superficie accordata secondo i piani di ubicazione. Nessun articolo espositivo, supporto pubblicitario o altro deve essere sistemato al di fuori dei limiti dello stand. La linea di delimitazione dello stand corrisponde all’estensione massima disponibile e non dev’essere oltrepassata. I supporti pubblicitari devono essere concepiti e installati in modo tale da non ledere gli interessi degli altri utenti e dei visitatori. Il nome e l’indirizzo della ditta devono essere indicati chiaramente sullo stand, affinché i visitatori li possano riconoscere.

Non è possibile apportare modifiche al piano di costruzione dell’area di esposizione senza previo accordo con la locatrice. È vietato fissare materiale di costruzione dello stand su pareti, pavimenti e soffitti dei padiglioni con chiodi, viti, graffette o altro. Sono pure vietati la verniciatura o l’impiego di colla su pavimenti, muri in cemento, colonne e soffitti dei padiglioni (comprese le condutture di ventilazione). Dopo lo smontaggio, i nastri adesivi di tappeti, le insegne ecc. devono essere tolti accuratamente ed eliminati diligentemente.

L’utente è interamente responsabile di tutti i danni provocati da se stesso, dal suo personale o dai suoi appaltatori, ad esempio su pareti, pavimenti e soffitti del padiglione oppure a persone, ad esempio durante il montaggio o lo smontaggio oppure in seguito al fissaggio non corretto dei materiali dello stand o ad altro. Il montaggio di stand a più piani necessita l’autorizzazione preliminare della direzione della manifestazione.

Tutte le vie di fuga così come le uscite di emergenza e di sicurezza indicate sui piani devono restare libere. Occorre lasciare libero accesso alle postazioni degli estintori, agli estintori e ad ogni altro dispositivo di sicurezza. I materiali di costruzione dello stand e d’imballaggio non devono essere depositati nei padiglioni. Il materiale collocato senza autorizzazione può essere rimosso dalla direzione della manifestazione a spese dell’utente.

Gli arredamenti di stand che non corrispondono alle prescrizioni generali e particolari devono essere eliminati su richiesta della direzione della manifestazione o potranno essere rimossi da quest’ultima a spese dell’utente. In questo caso, sarà declinata qualsiasi responsabilità in caso di danni agli oggetti dello stand.

4.3.      Soffitti dei padiglioni, muri, pavimenti (padiglioni e all'aperto)

Per ragioni di sicurezza, tutte le sospensioni affisse direttamente al soffitto dei padiglioni (supporti, staffe, cavi d’acciaio ecc.) possono essere montate esclusivamente dalla locatrice o da ditte da essa incaricate. Eventuali elementi fissati al soffitto necessitano l’autorizzazione della locatrice. Se i rivestimenti del soffitto superano le superfici praticabili di oltre 5 metri, i rivestimenti del soffitto del gruppo RF1 vanno sostituiti con quelli del gruppo RF2; allo stesso modo, i rivestimenti del soffitto del gruppo RF2 vanno sostituiti con quelli del gruppo RF3. Le membrane strutturali monostrato non sono considerate come rivestimenti del soffitto.

I piani dettagliati con indicazione del carico per ciascun punto di sospensione devono essere presentati dall’utente al più tardi entro il termine di invio degli ordini mediante il modulo d’ordine ufficiale della locatrice riportato nella documentazione tecnica. Se per la procedura di autorizzazione occorre incaricare un ufficio tecnico, le relative spese saranno a carico dell’utente e addebitate nella fattura finale. I particolari concernenti gli elementi fissati al soffitto figurano nelle versioni vigenti delle informazioni tecniche sui padiglioni “Technische Informationen über die Hallen” e del catalogo dei servizi “Dienstleistungskatalog” della locatrice.

La locatrice declina ogni responsabilità per elementi in sospensione non autorizzati o per i quali non sia stata presentata regolare domanda. L’utente si assume l’intera responsabilità di eventuali danni da lui provocati in questo ambito e si fa carico di tutte le spese derivanti per il ripristino delle condizioni originarie. La locatrice si riserva il diritto di modificare o di rimuovere, a spese dell’utente, eventuali installazioni non conformi alle disposizioni o allo stato della tecnica. L’utente non ha diritto né a indennizzi né al risarcimento dei danni o dei costi.

Le coperture dei pavimenti (tappeti ecc.) possono essere posate soltanto sulla superficie affittata dall’utente. È proibito posare qualsiasi copertura sulle corsie di passaggio. Solo la direzione della manifestazione può autorizzare eccezioni.

4.4.      Spazi all'esterno

Negli spazi all’esterno è vietato qualsiasi tipo di ancoraggio, in particolare l'inserimento di chiodi, picchetti o altri elementi di fissaggio nei rivestimenti del suolo. Gli stand e le tende devono essere resistenti al vento, alle intemperie e al peso della neve, ad esempio ricorrendo alla sistemazione di pesi.

4.5.      Sicurezza alla chiusura della fiera

Alla chiusura della fiera, l’utente deve fare in modo che la sicurezza dello stand sia garantita e che la luce e gli apparecchi elettrici (fatta eccezione per frigoriferi, congelatori e simili) siano disinseriti.

4.6.      Sicurezza sul lavoro

L’utente controlla che la sicurezza dei suoi lavoratori, ausiliari e appaltatori sia conforme alle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni. A tale proposito, vanno rispettate le direttive della direzione della manifestazione.

4.7.      Circolazione dei veicoli

Sull’area di esposizione valgono le regole del codice stradale (LCStr). Durante le fasi di carico e scarico il motore dei veicoli va spento. Sull’area di esposizione è garantito un servizio invernale limitato. Per motivi di sicurezza, nei locali e sull’area di esposizione utilizzati durante la manifestazione è vietato circolare in bicicletta, moto, segway, skateboard e mezzi simili.

5.     Direttive generali

5.1.      Dimostrazioni

Le dimostrazioni che provocano rumore, polvere o emissioni di odori sono vietate. È possibile mostrare il funzionamento degli oggetti esposti nella misura in cui non vi siano immissioni nocive ad esso associate.

5.2.      Musica e impianti altoparlanti

Rappresentazioni musicali e impianti altoparlanti sono ammessi solo previa approvazione della direzione della manifestazione. A tal proposito, occorre tener conto degli interessi degli altri utenti e dei visitatori. La direzione della manifestazione si riserva il diritto di far spegnere l’impianto nel caso in cui la prima esortazione di abbassare il volume non venga ascoltata.

Qualsiasi diffusione di musica – anche nell’ambito di un uso privato da parte del personale di vendita – è sottoposta a una tassa. Spetta agli organizzatori invitati procurarsi per tempo la relativa autorizzazione presso la cooperativa svizzera degli autori ed editori di musica (SUISA). Ogni utente è considerato come l’organizzatore delle rappresentazioni realizzate sul proprio stand e si assume pertanto la responsabilità di eventuali violazioni dei diritti d’autore che ne potrebbero risultare, esonerandone la locatrice.

5.3.      Regolazione del volume / apparecchi al laser

Su riserva delle direttive della direzione della manifestazione, sono autorizzate dimostrazioni musicali con un volume massimo (livello sonoro medio per 60 minuti) di 93 decibel (A). Per le dimostrazioni che superano i 93 decibel (A) o che prevedono l’impiego di apparecchi laser, la città di Berna dev’essere informata almeno 14 giorni prima della manifestazione (Veranstaltungsmanagement, Predigergasse 5, Casella postale, 3000 Berna 7; e-mail: [email protected]).

Tutte le prescrizioni e disposizioni legali devono essere rispettate, in particolare l’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser del Consiglio federale (RS 814.49), l’ordinanza sulla protezione contro il rumore del Canton Berna (RSB 824.761) e il regolamento relativo alla lotta contro il rumore industriale e residenziale della città di Berna nonché le disposizioni contenute nelle autorizzazioni. Le zone di compensazione devono essere autorizzate dalla direzione della manifestazione.

5.4.      Pubblicità / supporti pubblicitari

L’organizzazione di giochi, lotterie gratuite e di concorsi di ogni genere è autorizzata soltanto con il consenso della direzione della manifestazione. Devono essere rispettate le disposizioni della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51) come pure la legge sulle lotterie e l’ordinanza sulle lotterie del Canton Berna (RSB 935.52 e 935.20). Qualsiasi pubblicità al di fuori dello stand è autorizzata soltanto con il consenso della direzione della manifestazione.

Sull’intera area della locatrice, nei padiglioni e sulle aree associate a una determinata manifestazione è vietato fare pubblicità di qualsiasi tipo senza autorizzazione.

5.5.      Cartellonistica

Il diritto di affissione di manifesti stradali (F4 e F12) e di megaposter nel padiglione espositivo o negli spazi esterni è riservato alla locatrice, che ha altresì la facoltà di cedere tale diritto ad aziende esterne. Gli organizzatori ricevono una provvigione secondo gli accordi con la locatrice in base ai proventi lordi realizzati dalla stessa mediante l’affissione di manifesti nell’ambito della rispettiva manifestazione.

5.6.      Gastronomia / catering

La gestione della gastronomia è di competenza della locatrice. È permessa la distribuzione gratuita di bevande e spuntini ai clienti. La distribuzione di pasti completi è vietata. Eccezioni possono essere autorizzate dalla locatrice.

Le disposizioni sulla protezione dei giovani della Confederazione e del Canton Berna relative alla distribuzione di alcool e di tabacco devono essere rispettate. In particolare, è vietata la fornitura di bevande alcoliche a giovani di meno di 16 anni, nonché di distillati o prodotti del tabacco a giovani di meno di 18 anni.

5.7.      Animali sul sito d’esposizione

In generale, sull’area di esposizione gli animali non sono ammessi. La locatrice può accordare eccezioni per singole manifestazioni. Questa regola non vale per i cani di servizio, di sicurezza e di disabili.

5.8.      Impianti di segnalazione incendio

Gli edifici sono dotati di impianti di segnalazione incendio. In caso di impiego di apparecchi che comportano, ad esempio, la formazione di nebbia o fumo, è necessaria un’autorizzazione della locatrice. A questo scopo è necessario presentare domanda alla locatrice, al più tardi 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

La distanza tra le installazioni e gli sprinkler dev’essere di almeno 30 centimetri in linea orizzontale e di 50 centimetri in linea verticale. Le costruzioni di stand a più piani devono essere approvate dall’istanza competente (autorità direttive come la prefettura), su presentazione dei piani. Per non ostacolare la protezione tramite gli sprinkler, gli stand ubicati nei padiglioni muniti di questi impianti non devono essere coperti. I controsoffitti aperti che presentano celle aperte regolari su tutta la superficie, come lamiere stirate e lamiere perforate, possono essere utilizzati al di fuori dell’area di stoccaggio con impianti sprinkler L e N se le seguenti condizioni vengono rispettate (in caso contrario, al di sotto del controsoffitto aperto vanno montati sprinkler dotati di serbatoio in lamiera per l’accumulo di calore):

il soffitto è costruito con materiali ignifughi; l’intera superficie aperta del tetto, compresi i portalampade, si estende per almeno il 70% dell’intera superficie del soffitto; la misura dell’apertura del soffitto più piccola deve essere più grande della larghezza dello stesso (ad esempio metallo espanso) e corrispondere almeno a 25 millimetri; la stabilità della costruzione del soffitto e di tutti gli elementi fissati al controsoffitto (ad esempio luci) non devono compromettere l’azione degli impianti sprinkler (devono essere utilizzati degli sprinkler convenzionali con una sensibilità di reazione RTI ≤ 80); la superficie massima di protezione per sprinkler è di 9 metri quadrati; la distanza sul controsoffitto tra uno sprinkler e l’altro non deve superare i 3 metri; la distanza in linea verticale tra l’area di nebulizzazione e la parte superiore del controsoffitto deve essere di almeno 0,8 metri.

5.9.      Divieto di accendere fuochi e di fumare

In tutti i locali chiusi della locatrice è vietato accendere fuochi e fumare. È necessario rispettare la legge sulla protezione contro il fumo passivo del Canton Berna (BSG 811.51).

5.10.    Invii postali

Gli invii postali e mediante corriere vengono in generale consegnati all’ufficio della fiera. Gli invii postali vanno indirizzati nel seguente modo: nome dell’utente, nome della manifestazione, numero del padiglione, numero dello stand, BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, 3014 Berna.

5.11.    Indicazione dei prezzi

Per le merci proposte in vendita, occorre rispettare le prescrizioni dettagliate dell’ordinanza del Consiglio federale sull’indicazione dei prezzi (RS 942.211). L’utente deve controllare il rispetto di queste prescrizioni e se ne assume la responsabilità conformemente all’ordinanza.

6.     Norme antincendio

6.1.      Obbligo di diligenza

Con obbligo di diligenza si intende nello specifico: in caso di accensione di fuochi all’aperto vanno prese tutte le precauzioni del caso per proteggere persone ed edifici e non causare danni a beni mobili. Apparecchi elettrici di ogni tipo come impianti termici, motori, luci, utensili da cucina ecc. vanno disposti, installati, fatti funzionare e mantenuti in modo tale da non causare alcun pericolo di incendio a parti di edifici infiammabili o ad altri oggetti. Vanno seguite le istruzioni del produttore. Candele e composizioni di candele sono soggette ad autorizzazione e devono essere posizionate su superfici adatte e non infiammabili in modo che non possano cadere. Vanno posizionate lontano da materiali che potrebbero infiammarsi con le loro fiamme.

6.2.      Materiali di costruzione

I materiali, gli elementi da costruzione e le decorazioni devono essere conformi alle norme di protezione antincendio, in particolare ai valori indicati dalle norme dell’associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio. I materiali infiammabili possono essere utilizzati soltanto se non comportano un aumento inammissibile del pericolo. Sono decisivi i seguenti fattori: reazione al fuoco e al fumo, gocciolamento/caduta, rilascio di calore, sviluppo di gas di combustione pericolosi. Per la decorazione del pavimento è possibile utilizzare segatura fresca, ma è necessario mantenerla umida bagnandola costantemente per tutta la durata dell’esposizione.

6.3.      Sostanze estremamente infiammabili

Nei padiglioni e nei locali della locatrice è vietato utilizzare o depositare sostanze estremamente infiammabili o esplosive, ad esempio gas liquefatti. I palloncini vanno gonfiati soltanto con aria pressurizzata o con l’elio. Sostanze estremamente infiammabili, quali il butano o il propano, possono essere autorizzate soltanto all’aria aperta quando sono necessarie alla dimostrazione dell’impiego di un oggetto di esposizione. Per l’utilizzo e il deposito, l’utente deve procurarsi un’autorizzazione presso le autorità direttive e la direzione della manifestazione. L’impiego di ordigni pirotecnici è ammesso soltanto se non mette in pericolo persone e cose. L’impiego di ordigni pirotecnici durante manifestazioni/eventi richiede, con eccezione per ordigni della categoria F1 secondo l’OEspl, l’autorizzazione delle autorità competenti.

6.4.      Spazi per cucinare

È possibile allestire e utilizzare spazi per cucinare soltanto con il consenso della direzione della manifestazione. In generale, è proibito cucinare con il gas nei padiglioni e nei locali della locatrice. La direzione della manifestazione può autorizzare eccezioni e spazi per cucinare all’aria aperta. Le friggitrici devono essere collocate a una distanza minima orizzontale di 0,5 metri e verticale di 2 metri dai materiali infiammabili. Se la distanza è inferiore, il materiale infiammabile dev’essere rivestito con una protezione ignifuga in un raggio di almeno 0,5 metri dalla fonte di pericolo. Deve essere mantenuta una distanza di almeno 10 m dalle condutture d’aspirazione esterna degli impianti di ventilazione. Gli utilizzatori delle cucine devono rispettare le seguenti disposizioni:

6.5.      Vie di fuga

Le vie di fuga, di sicurezza e di accesso devono essere sempre praticabili. Le uscite di sicurezza, le scale, i pianerottoli, i corridoi, i passaggi, le porte, i segnalatori d’incendio, i dispositivi antincendio, i quadri elettrici, le condutture del gas e dell’acqua devono sempre rimanere accessibili e non devono essere ostruiti, limitati o bloccati da costruzioni dello stand o da altri oggetti. La segnaletica deve essere ben visibile e posizionata in modo tale che indifferentemente dalla propria posizione in un locale sia possibile scorgere almeno un segnale di emergenza. I segnali di emergenza per il riconoscimento di vie di fuga e di uscite di sicurezza vanno applicati trasversalmente rispetto alla direzione di fuga e all’altezza dell’architrave della porta.

Le dimensioni dei segnali di emergenza vanno adattate in base alla distanza dalla quale devono essere chiaramente riconoscibili. Gli utenti sono tenuti a equipaggiare i loro stand con le seguenti vie di fuga:

6.6.      Accettazione ufficiale

Prima dell’apertura e dell’autorizzazione dell’esposizione si svolge un’accettazione ufficiale (collaudo). I difetti tecnici della protezione antincendio segnalati durante il collaudo vanno eliminati conformemente alle norme delle autorità direttive prima dell’apertura della manifestazione. I relativi costi provocati dalla modifica di uno stand sono a carico dell’utente.

7.     Prescrizioni relative alle norme igienico-sanitarie

7.1.      Principi

L’utente è responsabile dell’ottemperanza alle norme igienico-sanitarie e alle regole di comportamento.

7.2.      Distribuzione di generi alimentari

Per quanto riguarda la distribuzione di generi alimentari l’utente deve tenere conto in particolare di:

7.3.      Misure d’igiene fondamentali 
7.4.      Precauzioni in ambito sanitario

L’utente è tenuto a seguire le prescrizioni volte a prevenire la diffusione di malattie infettive emanate dalla Confederazione, dal cantone o dal comune nonché le disposizioni stabilite a tale scopo dalla locatrice.

È altresì tenuto ad adottare a proprie spese misure quali programmi di protezione, precauzioni strutturali e installazioni mobili, controlli e restrizioni all’accesso ecc. Tale obbligo sussiste a prescindere da un’eventuale richiesta della locatrice.

8.     Responsabilità e assicurazione

8.1.      La locatrice declina ogni responsabilità circa il danneggiamento o la perdita di oggetti di terzi sull’area dell’esposizione. Ciò si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, concerne qualsiasi oggetto e ha validità permanente. L’esclusione di responsabilità si riferisce in particolare al danneggiamento, alla perdita e alla confisca di articoli di esposizione, all’allestimento di stand nonché a oggetti personali di utenti e visitatori. Non è possibile depositare oggetti presso la locatrice, che non assume alcun obbligo di protezione, in virtù dell’articolo 472 del Codice delle obbligazioni. Ogni utente è il solo responsabile del suo stand, del suo materiale e della sicurezza delle sue infrastrutture. Ogni utente si assume l’intera responsabilità dei danni provocati da se stesso, dai suoi collaboratori o dai suoi appaltatori, ad esempio in seguito a un allestimento difettoso dello stand o a dimostrazioni svolte in maniera non corretta. La locatrice declina ogni responsabilità riguardante questo tipo di danni.

Gli utenti sono tenuti ad assicurare sufficientemente le loro infrastrutture e gli articoli esposti contro il fuoco, i danni causati dalla natura, l’acqua, il furto e contro qualsiasi danno per tutta la durata che si trovano sull’area di esposizione. Inoltre, devono stipulare un’assicurazione responsabilità civile. La direzione della manifestazione può esigere la presentazione di un documento giustificativo.

La copertura assicurativa può essere ottenuta per mezzo della polizza generale della locatrice. I formulari d’iscrizione possono essere richiesti alla locatrice. Sia gli utenti che i visitatori sono interamente responsabili di ogni genere di danni da loro provocati ed esonerano la locatrice da relative pretese da parte di terzi. La locatrice declina ogni responsabilità circa la mancata osservanza di queste disposizioni o l’assenza di misure di sicurezza e protezione.

9.     Disposizioni finali

9.1.      Ulteriori prescrizioni

Gli utenti e i visitatori devono informarsi di propria iniziativa su tutte le leggi, ordinanze, direttive tecniche, disposizioni delle autorità e altri obblighi vincolanti, rispettandoli. Per taluni utenti, come gli organizzatori invitati o gli espositori, disposizioni supplementari possono essere dichiarate applicabili alla conclusione del contratto con la locatrice.

9.2.      Validità

Impegnandosi per contratto con la locatrice, gli utenti e i visitatori riconoscono come vincolante il presente regolamento interno e sono tenuti a garantirne la lettura e il rispetto da parte dei loro impiegati, ausiliari e appaltatori. Per essere considerate valide, le concessioni fatte dalla locatrice che esulano dalle disposizioni del regolamento interno necessitano la forma scritta. Le direttive della direzione della manifestazione o della locatrice non contemplate nel regolamento interno possono essere impartite oralmente. In caso di inefficienza o di inapplicabilità parziale del presente regolamento interno, rimangono in vigore le altre disposizioni. La disposizione non valida sarà sostituita da un’altra efficace che si avvicina il più possibile all’intenzione della norma iniziale.

9.3.      Diritto applicabile e foro competente

Le vertenze derivanti dal presente regolamento interno sottostanno al diritto svizzero. Per le questioni interpretative, sulle traduzioni prevale la versione in lingua tedesca. Il foro competente è Berna.

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